L’AVVOCATO RISPONDE – Cosa comporta stallare un animale? Custodirlo con la diligenza del buon padre di famiglia

Ai non addetti ai lavori, ovvero a coloro i quali non sono addentrati nel mondo animalista ed animale, la parola stallo non dirà assolutamente nulla e forse potrà sembrare quasi una nota stonata, ma ai volontari animalisti ed a chi con gli animali e tra gli animali vive la quotidianità lo stallo evocherà senza dubbio ricordi, immagini, adozioni, volti.

Lo stallo sarà la tappa settimanale del nostro percorso.

Nel gergo del volontariato lo stallo è quel luogo, sia esso un’abitazione,  Rifugio o altra struttura similare, in cui un animale in cerca di adozione viene detenuto ed accudito sino al giorno in cui partirà per dirigersi verso la sua nuova famiglia. Lo scopo dello stallo è, quindi, far sì che il nostro piccolo amico non debba attendere il “ fatidico giorno” della partenza in un canile e/o in un gattile, ma in una struttura idonea ed accogliente che lo prepari anche ad una futura vita in casa.

Sotto un profilo strettamente giuridico lo stallo si configura, per quanto fastidioso suoni all’orecchio e al cuore di chi ama gli animali, come un vero e proprio contratto di deposito che si perfeziona tra il soggetto (depositante) che affida il cane e/o il gatto alle cure dello stallante (depositario) e quest’ultimo, e sarà quind, soggetto alla disciplina che il Codice Civile prevede agli artt. 1766 e sgg cc.

“Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura” recita l’art. 1766 cc, lasciando ciò chiaramente intendere come il depositario, ovvero lo stallante, sia gravato dal cd obbligo di custodia dell’animale affidatogli e debba prendersene cura adottando ogni cautela per la sua salvaguardia e corretta detenzione.

Contratto di deposito applicabile anche alle pensioni presso cui lasciamo il nostro meraviglioso compagno di vita quando dobbiamo partire e non possiamo portarlo con noi o, semplicemente, quando lo affidiamo giornalmente alle cure degli ormai diffusissimi asili giornalieri.

Requisiti del contratto di deposito sono quelli propri di ogni contratto e rigorosamente disciplinati dall’art. 1325 cc: il consenso, l’oggetto, la causa e la forma. L’ accordo delle parti, necessario per dar vita ad un contratto di deposito, deve essere diretto all’assunzione della custodia da parte del depositario Oggetto del contratto è considerato la prestazione, ovvero la cura dell’animale (visto che parliamo di stalli) oggetto della richiesta di custodia. Oggetto della prestazione richiesta allo stallante è, quindi, un fare.

Causa del deposito è la custodia, intesa come conservazione fisica dell’animale oggetto di custodia che si estrinseca in: mantenimento del suo stato di salute quale essa è nel momento della consegna; preservazione e protezione di essa contro gli eventi dannosi di cui è suscettibile sia a causa della sua natura sia a causa di agenti esterni, naturali o umani.

La forma, come modo di estrinsecazione dell’accordo delle parti, è rimessa all’accordo delle parti, non essendo il contratto di deposito rientrante tra quelli per cui la legge prevede a pena di nullità la forma scritta, ma rientrando nei contratti cd a forma libera. Significando ciò come il vincolo contrattuale tra lo stallante e l’affidante abbia piena valenza anche quando concordato verbalmente e la prova della sua sussistenza potrà, qualora necessaria, essere data con ogni mezzo.

Chiarite queste che, ma essenziali, nozioni a carattere generale cerchiamo ora di capire quali siano gli obblighi dello stallante ( depositario) e del soggetto che alle cure del predetto affida un animale ( depositante) e, ancora, cosa accade quando le stesse non vengano ( e purtroppo capita spesso) rispettate.

Lo stallo può essere a titolo gratuito o a titolo oneroso, significando ciò come nel secondo caso allo stallante debba essere versato un corrispettivo, preventivamente concordato, per la cura dell’animale. Corrispettivo solitamente mensile che è sempre bene quantificare esattamente sin dall’inizio, specificando se debba includere il cibo e le eventuali cure veterinarie o se detti oneri rimangano a carico da parte del depositante oltre al costo dello stallo.

Obbligo del depositante, ex art. 1781 cc, sarà, quindi, quello di pagare mensilmente allo stallante il corrispettivo preventivato e fornirgli, quando previsto, cibo e quant’altro occorrente per la gestione del nostro piccolo, grande amico e a rimborsare eventuali spese che lo stallante affronterà per la gestione, e di cui sarebbe buona norma darne notizia in anticipo a meno che non dettate da ragioni comprovate di urgenza e/o necessità .

Importante rammentare come l’onerosità o gratuità del deposito non incidano come scriminante sugli obblighi che incombono sullo stallante, ma, ai sensi dell’art. 1768 cc, determinano in caso di deposito gratuito una valutazione dell’eventuale colpa dello stallante con minor rigore.

Obblighi dello stallante sono, in primis, quello di custodire con la diligenza del buon padre di famiglia il cane e/o il gatto (o altro animale) affidato alle sue cure, facendo tutto quanto possibile affinchè all’animale non accada nulla né arrechi danni a terzi e/o altri animali e, ancora, restituire l’animale a richiesta del depositante.

A tal proposito è doveroso sottolineare come lo stallante sia responsabile, a meno che non provi il caso fortuito, di quanto accadrà all’animale nel corso della durata dello stallo, configurandosi, ad esempio, una sua responsabilità per eventuale fuga e/o smarrimento dell’animale o per eventuali lesioni riportate da quest’ultimo.

A fronte dell’obbligo di custodia (scaturente ex art. 1768 c.c. e art. 1218 c.c.) lo stallante dovrà provare che il danno occorso all’animale affidatagli è dipeso da fatto a lui non imputabile, determinandosi una sorta di presunzione semplice di colpa del depositario, dalla quale questi può liberarsi fornendo la dimostrazione di aver adottato tutte le precauzioni suggerite dall’ordinaria diligenza, anche mediante l’adozione di precauzioni maggiori rispetto a quelle ordinarie, versando altrimenti in colpa cosciente, ancorché abbia custodito il bene con la diligenza del buon padre di famiglia.

Le sopra richiamate decisioni hanno anche sottolineato come il depositario ( ovvero lo stallante) non si liberi della responsabilità provando di avere usato nella custodia dell’animale la diligenza del buon padre di famiglia, ma deve a questo fine provare anche che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Diversi sono stati i casi sottoposti a chi scrive relativamente alla responsabilità degli stallanti (o, ci sia concesso, in alcuni casi presunti tali): una pensione che ha restituito un cane al termine del periodo concordato con una grave lesione ad una zampa ( di cui non è stata in grado di giustificare l’origine) della quale, peraltro, non aveva notiziato la proprietaria del cane, stallanti a cui sono scappati i cani ( due, per loro stessa ammissione, da buchi nella rete di recinzione del terreno ed una che nello scaricare la spesa aveva lasciato il cancello del giardino aperto così come la porta di casa), casi di animali deceduti in circostanze non chiare e della cui morte veniva data notizia ai volontari ed ai proprietari che li avevano affidati alle loro cure solo dopo diversi giorni e senza alcuna documentazione comprovante l’eventuale caso fortuito, stallanti che si sono rifiutati di restituire l’animale quando richiesto dal volontario che lo aveva loro affidato e tanti altri ancora.

Da ultimo è capitato anche di ricevere le doglianze di chi aveva lasciato a pensione la sua cagnolina di 9 mesi presso una dog sitter iscritta ad un sito che fornisce “referenziati stalli” e di averla ripresa in stato interessante (SIC!) Una casistica varia e variegata allo stato al vaglio dei Tribunali e in ordine alle quali vi daremo notizie all’esito della definizione dei contenziosi al momento pendenti.

Siamo giunti al termine del nostro viaggio nel mondo degli stalli, con la speranza che sia stato utile a chiarire, sia pur a grandi linee, la funzione e le caratteristiche di un tassello dell’immenso mosaico che è del mondo del Volontariato Animalista e non solo.

Giada Bernardi, avvocatessa

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