L’AVVOCATO RISPONDE – Le staffette, normative applicabili

Nuovo appuntamento su Tesori a quattro zampe con la rubrica L’AVVOCATO RISPONDE, a cura dell’avvocatessa Giada Bernardi. Oggi parliamo di staffette e normative applicabili:
Nel gergo del volontariato animalista la “ staffetta” è il viaggio che l’animale adottato compie per raggiungere la sua nuova famiglia in un’altra parte di Italia. Viaggio che dovrebbe essere il più bello della sua vita ma che spesso, per negligenza e/o superficialità o per la priorità data al business, ha un epilogo drammatico.
Accade, infatti, di leggere annunci di ricerche di animali scappati appena scesi dalla staffetta, di animali deceduti durate il viaggio, articoli che raccontano di furgoni stracarichi di anime fermati dalle Autorità lungo il percorso e del susseguente sequestro degli animali, costretti a viaggiare in condizioni di estremo disagio quando non anche malati. Episodi agghiaccianti di cui sono vittime sempre e solo gli animali e che, come accade in ogni categoria, creano nocumento a chi le staffette le fa con professionalità, cuore e dedizione.
Giuridicamente la staffetta è inquadrabile nel contratto di trasporto, regolato dagli artt. 1678 e sgg cc laddove lo staffettista è il vettore che si obbliga dietro corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro. E’ da considerarsi vettore sia chi trasporta con i propri mezzi, sia chi si obbliga a trasportare con mezzi altrui. Il trasporto è un contratto consensuale, obbligatorio, e a forma libera ed è è una particolare figura di contratto d’opera, in cui l’opera è costituita, appunto, dal trasporto: l’obbligazione del vettore è quindi tipicamente un’obbligazione di risultato. Laddove il risultato è il trasporto fino a destinazione della persona o, nel nostro caso, dell’animale affidato al vettore.
Vettore sul quale gravano, con ogni evidenza, una serie di obblighi e responsabilità. L’ art. 1681 comma 1 dispone testualmente : “Salva la responsabilità per il ritardo o per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita e dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”. Si tratta quindi di un caso di responsabilità aggravata e per colpa presunta, nel senso che l’onere della prova in caso di danno derivato agli animali trasportati incombe sullo staffettista ( vettore), il quale deve provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nel caso in cui manchino le misure di sicurezza il vettore è ritenuto responsabile anche se il danno è stato causato da motivi estranei alla mancanza di misure di sicurezza.
L’azione di responsabilità da esperirsi è di natura contrattuale e ben può essere cumulata con l’azione per fatto illecito ex art. 2043, significando ciò come il committente potrà esercitare entro i termini brevi previsti dal contratto di trasporto la più favorevole azione di responsabilità ivi prevista, oppure nei dieci anni l’azione ex art. 2043. E’, quindi, preciso obbligo dello staffettista ( e dovrebbe esserlo comunque, a prescindere dalla normativa laddove si parla di trasferimento di esseri viventi e non di oggetti) porre in essere tutte le cautele affinchè gli animali viaggino in sicurezza e non subiscano danni durante il trasporto. Trasporto che per gli animali deve avvenire con mezzi allestiti in osservanza alle normative vigenti in materia e nell’osservanza di regole ben precise e condotto da personale esperto munito di patentino per il trasferimento di animali vivi.

I furgoni devono essere in primis idoneo al trasporto animale, in regola con le normative vigenti in materia ed munito di autorizzazione rilasciata dalla ASL per il trasporto animali e legata al nominativo ed alla targa del mezzo. Dovranno, poi, essere dotati di sistemazioni pensate per animali di diverse taglie, realizzate in modo da evitare agli stessi sofferenze inutili e di ampiezza tale da garantire la comodità durante il viaggio, da pulirsi e sanificarsi regolarmente per garantire confort ed igiene. Devono, ovviamente, fornire riparo agli animali da intemperie e temperature estreme e le sistemazioni tali da impedire la fuga o la caduta degli animali durante il viaggio e devono permettere un’agevole ispezione dei piccoli viaggiatori. Gli spazi, infine, devono essere tali da consentire una ventilazione adeguata. Prima di far salire i cani sul mezzo deve procedersi al contro di tutti i documenti di viaggio e del libretto sanitario per la verifica dell’iter vaccinale ed operare la lettura del microchip. Allo staffettista dovranno essere consegnati tutti i documenti ed i recapiti dell’adottante. I cani ed i gatti dovranno viaggiare, per evitare problemi di salute, a digiuno.

NON POSSONO VIAGGIARE:
– Cani e gatti di età inferiore a 60 giorni di vita
– Animali che non riescono a camminare o spostarsi senza sofferenze
– Animali che hanno ferite aperte gravi o un prolasso
– Animali castrati che non hanno ancora completa cicatrizzazione della ferita
Il personale di viaggio è tenuto a fare una sosta ogni 3 ore di guida, durante la quale si assicura che i
nostri amici pelosi stiano vivendo bene il trasporto, non presentino problematiche di salute e possano
sgranchirsi le zampette e fare i bisogni oltre che bere.
Qualora sull’animale venisse riscontrata una lesione o un problema di salute di qualsivoglia tipologia lo staffettista dovrà recarsi presso il più vicino ambulatorio veterinario per sottoporre a visita l’animale, dando notizia di quanto sta accadendo al volontario di riferimento ( committente) ed all’adottante. La sosta è, quindi, un’operazione che richiede una particolare attenzione da parte del personale, laddove gli animali possono essere spaventati, disorientati e possano provare a fuggire ( come purtroppo capitato). E’, quindi, assolutamente necessario provvedere ad assicurare la chiusura delle pettorine e verificare che le stesse non siano larghe – così da evitare che il cane nella discesa o in passeggiata possa divincolarsi e togliersela – prima di farlo scendere dal furgone. Accortezza è, ovviamente, richiesta anche nel momento della risalita del cane sul mezzo, di cui sarebbe opportuno accostare – se non chiudere – le porte nelle operazioni di riposizionamento della bestiola nel suo box.
In considerazione di quanto sopra è necessario che il personale di viaggio sia adeguatamente formato ed abbia una buona capacità gestionale degli animali, al fine di evitare loro qualsiasi trauma, lesione e/o sofferenza. L’arrivo della staffetta a destinazione è un altro momento delicatissimo e non solo sotto un profilo emozionale. La discesa dal furgone dopo un viaggio spesso lungo può, come sopra detto, aver disorientato l’animale, disorientamento che può essere acuito dal trovarsi improvvisamente in un posto nuovo e con persone ed odori a lui sconosciuti. Per evitare il rischio di gufa è, quindi, necessario che il piccolo scenda dal furgono con la pettorina saldamente assicurata e consegnato all’adottante, che dovrà porre a sua volta in essere ogni cautela per scongiurare il pericolo di fuga.

Non slegare il cane e metterlo subito in macchina per andare a casa è sicuramente la cosa più idonea da fare. La vita del nostro meraviglioso amico peloso ha molto più valore di un sedile o di un abito con qualche goccia di pipì. Un consiglio, del tutto scevro di giuridicità. Affidatevi sempre a staffettisti esperti, seri, professionali. . E ce ne sono moltissimi. E che operino con il cuore e nell’osservanza ed il rispetto degli animali e del loro benessere.

Giada Bernardi, avvocatessa

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