L’AVVOCATO RISPONDE – La vita degli animali in condominio. Quando la loro presenza è vietata e quando no

A chi non è mai capitato di ricevere…rimostranze – quando non addirittura minacce – dal vicino perché il nostro Amico Animale abbaia, miagola, lascia i peli in ascensore o sulle scale, sporca etc?  E allora vediamo di capire insieme come comportarci in questi casi entrando nel mondo della vita degli animali nei Condomini.

La legge 220/2012 ha segnato un grandissimo passo avanti in punto di convivenza tra uomini ed animali nei condomini, introducendo un’apposita disposizione nel nostro codice civile e sancendo come nessun regolamento condominiale possa vietare la detenzione di animali.

L’art. 1138 cc recita “ Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.

Animali che proprio perché essere viventi e senzienti diventano parte integrante del nucleo familiare e vietare di averli costituirebbe una gravissima lesione dei diritti di chi con gli animali ha scelto di condividere l’esistenza.  Un Regolamento di Condominio che vietasse la detenzione di animali sarebbe, quindi, nullo mentre un contratto di locazione che prevedesse detta limitazione – ma solo qualora espressamente messa per iscritto e non già comunicata verbalmente – sarebbe efficace poiché avente natura contrattuale.

Alla luce di quanto precede si precisa come una delibera assembleare che impone restrizioni all’animale – come ad esempio il divieto di usare le scale o di essere portato a passeggio nel giardino condominiale – può essere annullata e sarebbe ricorribile al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla data in cui è stata emessa o da quella in cui al Condomino è stato notificato il verbale dell’adunanza. E, ancora, qualora la querelle relativa alla detenzione dell’animale non rientrasse negli argomenti all’Ordine del Giorno espressamente indicati nella convocazione, ma venisse discussa tra le “Varie ed Eventuali” non sarebbe neanche necessario impugnare il verbale innanzi all’Autorità Giudiziaria, ma basterebbe inviare una raccomandata all’Amministratore evidenziando la nullità della delibera.

La facoltà di detenere animali in un Condominio – che a parere di chi scrive è un diritto sacrosanto ed inviolabile – deve essere, però, accompagnarsi all’osservanza di quelle regole che caratterizzano la convivenza e, soprattutto, della buona educazione.  Eventuali deiezioni che il nostro piccino può lasciare per le scale e/o in ascensore devono essere pulite (si noti che l’ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 obbliga a raccogliere le deiezioni e ad avere con sé gli strumenti adatti alla raccolta sia nei luoghi pubblici che nelle aree condominiali) così come è buona norma uscire dal nostro appartamento con il cane al guinzaglio, onde evitare sgradevoli discussioni con altri condomini o frequentatori dello stabile.

Ancora i Condomini che detengono animali hanno l’obbligo di adottare le dovute cautele al fine di non recare disturbo alla quiete pubblica e al riposto delle persone con i rumori e gli odori provocati dagli animali ospitati nella sua abitazione, anche in orari notturni

E’ assai frequente, infatti, ricevere doglianze relative al reiterato abbaiare dei cani lamentati come non gestiti dai loro detentori.  A tal proposito, ad esclusione dei casi in cui l’abbaiare è sinonimo di inadeguata detenzione e/o maltrattamento, si rammentano alcune decisione della Corte di Cassazione che non hanno ritenuto essere stata

A tal proposito appare opportuno a chi scrive ricordare le numerose sentenze con cui la Corte di Cassazione non ha ritenuto l’abbaiare del cane idoneo ad integrare la fattispecie di reato di cui all’art. 659 cp ( rubricato come “ Disturbo delle Occupazioni o del riposo delle persone”).

“ Per integrare il reato di cui all’art 659 c.p, occorre che i rumori rechino disturbo a un gruppo indeterminato di persone” e ancora “ il reato di cui all’art 659 c.p si configura quando le immissioni sonore superano la normale tollerabilità e i rumori risultano “potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone …. mentre sono irrilevanti e di per sé insufficienti le lamentele di una o più singole persone”.

Anche nel 2018 il Supremo Collegio aveva annullato la condanna per il reato ex art. 659 c.p. per la proprietaria dei cani che abbaiavano tutta la notte, visto che a lamentarsi erano solo i vicini e non una “potenziale pluralità indeterminata di persone” , emessa in conformità alla precedente sentenza del 2015 secondo cui “ il reato di cui all’art. 659, comma primo, cod. pen. è reato solo eventualmente permanente, che si può consumare anche con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo, ove la stessa sia oggettivamente tale da recare, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone”

Analizzando la questione sotto un profilo civilistico si rileva come, in linea con l’orientamento del Giudice Penale, l’art.844 cc – dedicato alle immissioni – preveda come i Condomini abbiano il diritto opporsi a tutte quelle propagazioni, compreso quindi il rumore e l’odore provocato di un animale, solo qualora superino la normale tollerabilità e come, quindi, non ci si possa lamentare qualora il cane detenuto all’interno dell’appartamento condominiale abbai solo quando il padrone rientra dal lavoro o quando qualcuno passa davanti al portone di casa. In questo caso, infatti, il rumore provocato dall’animale è da considerare come rientrante nei limiti della “normale tollerabilità”

Tollerabilità che a chi scrive evoca la parola “ tolleranza”…. che se contraddistinguesse più spesso le condotte (ed i cuori) delle persone renderebbe più agevole la convivenza, migliori i rapporti interpersonali ed eviterebbe di aggravare i Tribunali con contenziosi inutili, costosi e di lunga durata.  In merito agli odori, rientranti tra le immissioni di cui al sopra richiamato art. 844 cc, appare idoneo ancora una volta fare richiamo al buon senso ed alla pulizia dei detentori di animali, rammentando ai medesimi come la cura della pulizia e dell’igiene dell’animale ( oltre che degli spazi in cui vivono e dei loro giochi ed accessori) sia un loro preciso obbligo – soprattutto nell’osservanza della tutela del benessere animale.

Il poter detenere animali in casa non corrisponde, però, al poter agire con altrettanta libertà in quelli che sono gli spazi comuni: l’art. 1102 cc dispone, infatti, come “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. Nulla osta, quindi, alla cura, accudimento e nutrizione dei randagi ( nella maggior parte dei casi gatti) mettendo le ciotole di acqua e cibo in un angolo del portico o del cortile condominiale, a patto che chi si occupa degli animali tenga lo spazio pulito e che gli animali non rappresentino un pericolo per gli altri condomini.

Nessuna legge, infatti, vieta l’accudimento degli animali randagi negli spazi comuni ( e diversamente non potrebbe essere) purchè l’attività venga fatta nel rispetto della pulizia ( scontato, ma doveroso ribadirlo). Al fine di prevenire eventuali eccezioni da chi non ama gli animali e/o non li gradisce negli spazi condominiali si precisa come la pericolosità debba essere comprovata e non già solo paventata ( come accade nella stragrande maggioranza dei casi) e come, ad esempio, le impronte che i gatti randagi accuditi possono lasciare sulle macchine non costituiscono né un indice di pericolosità né, tanto meno, motivo di allontanamento degli animali dalle aree condominiali.

Come accade tra umani anche la convivenza con gli animali può essere piacevole ed assolutamente non problematica quando a caratterizzarla sono il rispetto, la buona educazione, la tolleranza ed un pizzico d’amore in più…che arricchisce tutti e rende sicuramente il Mondo, ed il Condominio, un posto migliore in cui vivere.

Giada Bernardi, avvocatessa

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