L’AVVOCATO RISPONDE – I vizi redibitori
Nuovo appuntamento con la rubrica di Tesori a quattro zampe L’AVOCATO RISPONDE. Oggi parliamo dei vizi redibitori:
L’amore non si compra, si adotta. Soprattutto quell’amore che ha zampe e coda. Ma c’è chi per diversi motivi, che non spetta certo a chi scrive giudicare, decide di andare a cercare il compagno a quattro zampe in un negozio o in un allevamento e che, purtroppo, a volte si scontra con problematiche di salute tanto importanti quanto inaspettate che scoprono affliggere l’animale acquistato e del quale era stato garantito dal venditore “il buono stato di salute” (spesso senza neanche una certificazione veterinaria).
Cosa fare, quindi, se il nuovo arrivato presenta patologie e/o problematiche delle quali il venditore aveva taciuto l’esistenza e delle quali si viene a conoscenza dopo l’acquisto? Nonostante corra l’anno 2021 l’animale è ancora considerato dall’ordinamento come res (oggetto) e non già come soggetto (benchè sia a tutti gli effetti e sotto ogni aspetto un essere vivente e senziente), con la conseguenza che alla compravendita degli animali si applicano i disposti normativi di cui agli artt. 1490 e sgg cc che regolamentano la compravendita, e che impongono determinati obblighi sia al compratore che al venditore, e che problematiche di salute da cui la bestiola dovesse risultare affetta sono considerati dei vizi (SIC!).
Un riferimento specifico alla “vendita di animali” si trova nell’ art. 1496 cc che è riferito proprio ad un aspetto particolare della compravendita, quello relativo alla garanzia per vizi, da leggersi in combinato disposto con l’art 1490 cc che dispone che “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’ uso a cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore.” Premesso che per “vizio” si intendono quelle imperfezioni materiali della cosa tali da incidere sulla sua utilizzabilità o sul suo valore, il vizio riferito alla vendita di animali può essere definito come quella patologia o malattia che compromette la funzionalità dell’animale o ne diminuisce il suo prezzo. Soltanto determinati vizi sono, però coperti da garanzia, non potendosi attribuire al venditore alcuna responsabilità per fatti o eventi che si sono verificati successivamente alla compravendita dell’animale.
I vizi coperti da garanzia che consentono all’acquirente di chiedere la risoluzione del contratto (cd azione redibitoria) sono definiti vizi redibitori ed affinchè un vizio possa essere definito tale deve presentare alcune precise caratteristiche.
Essere pregresso: il vizio, ovvero la patologia o malattia che manifesta l’ animale oppure le cause da cui le stesse derivano, deve essere preesistente al momento della vendita.
Essere occulto: al momento dell’acquisto il vizio non doveva essere apparente (ovvero emergente alla vista senza sforzo) o facilmente riconoscibile (ovvero manifesto ad un esame sia pure superficiale)
Essere grave: il vizio deve essere tale da influire sulla funzionalità del soggetto. Il concetto di gravità deve essere in rapporto al grado di inettitudine all’uso o diminuzione di uso e, comunque, deve essere inteso nel senso che se al compratore fosse stato noto il difetto non avrebbe concluso il contratto.
Tra i principali e più diffusi vizi redibitori rientrano: malattie virali, displasia dell’anca, displasia del gomito ed altre patologie ereditarie, criptorchidismo, prognatismo. Lista che, come detto, elenca le patologie più gravi, ma che non esclude certo dalla categoria altre. Scoperta la presenza di vizio redibitorio nell’animale ( che preferibilmente deve essere attestata da certificazione ed esami veterinari) il compratore deve farne denuncia al venditore entro 8 giorni dalla scoperta (termine di decadenza) e comunque entro un anno dalla consegna dell’ animale (termine di prescrizione).
Si precisa come nella fase della denuncia post scoperta l’acquirente non sia tenuto a fare una denuncia analitica e precisa della problematica, ma possa limitarsi ad una denuncia con descrizione generica, per poi precisare in un secondo momento la natura e l’ entità del vizio riscontrato. La comunicazione de qua può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo di trasmissione purchè dotato di prova della tempestività della spedizione e/o inoltro al venditore. Preferibili PEC o raccomandate A/R.
In base all’art.1492 cc l’acquirente può, quindi, richiedere:
– la risoluzione del contratto (azione redibitoria), che consiste nella restituzione dell’animale nelle stesse condizioni in cui si trovava all’atto della compravendita ed il venditore dovrà restituire la somma pagata;
– la riduzione del prezzo (azione quanti minoris, o estimatoria), consistente in una riduzione del prezzo pattuito a fronte della diminuzione della funzionalità. In entrambe le azioni il compratore ha in ogni caso diritto sia al rimborso spese sostenute che al risarcimento danni, anche se il venditore è in piena buona fede, come da anni sancito da un granitico orientamento della Suprema Corte, che già nel 1986 affermava come “nella vendita la garanzia per i vizi è dovuta per il fatto oggettivo della loro esistenza, indipendentemente da ogni presupposto di colpa del venditore”.
La garanzia, quindi, sussiste sempre, anche in assenza di un contratto di compravendita concluso tra le parti. In tema di responsabilità risarcitoria del venditore per i vizi l’acquirente può anche chiedere soltanto che gli venga risarcito il danno costituito dalle spese necessarie per eliminare i vizi dell’animale comprato come, ad esempio, spese per interventi chirurgici, nonché dei possibili danni arrecati a causa dei vizi della cosa (ad esempio malattia contagiosa trasmessa ad altri animali), senza rivendicare la risoluzione del contratto, non essendo (fortunatamente) la stragrande maggioranza degli acquirenti disposta a restituire l’animale, con cui si è instaurato un solido rapporto affettivo, ancor più rinsaldato dalla malattia.
Giada Bernardi, avvocatessa