L’AVVOCATO RISPONDE – Fauna selvatica, cosa c’è da sapere

Nuovo appuntamento con la rubrica di Tesori a quattro zampe L’AVVOCATO RISPONDE. Oggi parliamo di fauna selvatica:

Accade sempre più di frequente di apprendere di storie aventi per protagonisti animali selvatici di ogni razza: dalla ormai tristemente nota vicenda dei cinghiali, alla detenzione delle volpi in appartamento, al cerbiatto tenuto nel giardino di una centrale elettrica in disuso, alla scelta di tenere una lontra in luogo di un cane o di un gatto, alla casa con il soffitto trasformato in un’enorme teca per serpenti. E si potrebbe proseguire per ore.

La fauna selvatica va intesa come “patrimonio indisponibile dello Stato”. Qualunque tipo di fruizione privata di tale patrimonio, al di fuori di quanto concesso dalla legge stessa, non è quindi ammesso. Il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 19 aprile 1996 annovera l’elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione, specificando chiaramente come siano considerati selvatici «tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l’uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all’uomo» (art. 1, D. M. 19 aprile 1996).​

L’ allegato A del predetto decreto chiarisce, contenendo una indicazione ben precisa di tutte le specie, come nell’ambito applicativo della norma rientrino:​
• tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall’ambiente naturale
• tutti gli esemplari nati in cattività, intesi come individui provenienti da una riproduzione di cui almeno uno dei genitori sia di provenienza selvatica e comunque riferito ad individui appartenenti alla sola prima generazione;
• tutti gli esemplari riprodotti in cattività intesi come individui provenienti da genitori nati in cattività.

E’ dunque vietata la detenzione di:
•  topi e ratti, lemuri, lupi, tassi, lontre, istrici, orsetto lavatore, scimmie(tra i mammiferi);
• tartarughe azzannatrici, pitoni, cobra, anaconde, vipere (tra i rettili).

L’ allegato B del decreto in questione indica, invece, quali siano le categorie di animali esclusi dal divieto di detenzione: gli “esemplari vivi di mammiferi selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività […] appartenenti ad allevamenti autorizzati ai sensi dell’art. 17 della legge 157/92. Un esemplare nato in cattività è un soggetto nato da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che si siano riprodotti in ambiente controllato (Legge 150/92, art. 8- sexies, lettera e) mentre un riprodotto in cattività è un soggetto nato da genitori, entrambi nati in cattività, che si riproducano in ambiente controllato (Legge 150/92, art. 8-sexies, lettera d).​

Vige, comunque, il divieto di detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica (legge 150/92 art. 6).

In tutto il territorio nazionale sono vietati la cattura di animali selvatici, il prelievo di nidi e di uova, e l’asportazione di piccoli nati, indipendentemente dal loro status di tutela, laddove “ piccoli nati” è definizione che ricomprende i piccoli di ogni specie. L’unica circostanza in cui la raccolta di uova, nidi e piccoli nati è consentita è la loro sottrazione a sicura distruzione o morte; in questi casi è obbligatorio dare comunicazione dei fatti all’amministrazione provinciale competente per territorio entro le 24 ore successive.​

Il prelievo da parte di privati di uova, nidi, neonati e adulti di fauna selvatica, che non siano evidentemente esposti a grave minaccia, costituisce, quindi, ​ un atto illegale. La cattura di animali selvatici, ed anche il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, sono invece consentiti ad enti scientifici autorizzati dalle Regioni e su parere dell’INFS, a scopo di studio e ricerca scientifica. A tutela e protezione dei selvatici esistono appositi centri di recupero cui far riferimento in caso di bisogno: la raccolta di fauna selvatica da parte dei privati (escursionisti, automobilisti, agricoltori, etc…) è, infatti, assai frequente ed è la principale modalità con cui gli animali arrivano nei centri.

Prima di procedere al soccorso dell’animale, a meno che non versi in manifeste condizioni di sofferenza o pericolo, dei piccoli e delle uova è necessario osservare alcuni accorgimenti. Un nido posato a terra, contenente alcune uova fredde, non è necessariamente stato abbandonato dai genitori: alcune specie iniziano ad incubare le uova solo dopo averne deposto un certo numero, mentre altre ancora depongono le uova direttamente a terra senza costruire il nido.​ Accade che piccoli di capriolo o di lepre vengano prelevati perché considerati abbandonati, mentre l’assenza della madre spesso corrisponde al normale etogramma della specie.​

Molte specie di mammiferi ( tra cui anche il riccio e la lontra) si allontanano dalla prole per buona parte del giorno e della notte ed il cucciolo resta immobile per mimetizzarsi nell’erba o nel fogliame. Un cucciolo di mammifero apparentemente orfano ha, quindi, un genitore che se ne prende cura ed ha più probabilità di sopravvivere se viene lasciato solo. Bisogna evitare anche di toccarlo, perché l’odore dell’uomo può essere causa di stress per i genitori al momento del loro ritorno e può spingerli ad abbandonare veramente i piccoli.​ Quanto sopra vale anche per i pulcini di alcune specie che escono dal nido ancora con un aspetto giovanile ed in caso di pericolo adottano la tecnica di acquattarsi immobili nell’erba. Cosa che fanno oche, anatre, fagiani e gabbiani.

Evidente come il prelievo di animali in natura, in particolare quando si tratta di esemplari giovani, debba fondarsi su conoscenze scientifiche e non sul coinvolgimento emotivo ( altrimenti per far bene si rischia di far male) e qualora possibile con l’ausilio delle Autorità preposte, quali la Polizia Provinciale, Carabinieri Forestali e/o ASL.

Giada Bernardi, avvocatessa

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