L’AVVOCATO RISPONDE – Can che abbaia…

Nuovo appuntamento su Tesori a quattro zampe con la rubrica L’AVVOCATO RISPONDE, a cura dell’avvocatessa Giada Bernardi:

Accade frequentemente che i cani che vivono nei condomini siano destinatari di lamentele da parte di vicini che si dichiarano disturbati, se non infastiditi, dall’abbaiare, che non esitano a diffidare, quando non anche minacciare, i proprietari paventando querele ed azioni risarcitorie, condite da un “ti faccio levare il
cane”, che nella maggior parte dei casi gettano nello sconforto e nell’ansia il proprietario del miglior amico
dell’uomo.
Orbene, la Corte di Cassazione ha reiteratamente rimarcato come per integrare il reato di cui all’art 659 c.p – “ Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” – occorre che i rumori rechino disturbo a un gruppo indeterminato di persone e non già ad una sola. Il reato di disturbo del riposo delle persone si configura quando le immissioni sonore, ovvero l’abbaiare, superano la normale tollerabilità e i rumori risultano” potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone… mentre sono irrilevanti e di per sé insufficienti le lamentele di una o più singole persone.”

Oltre al numero indeterminato di persone disturbate, il giudice nelle sue valutazioni dovrà tenere anche presente la condizione dei luoghi dove avvengono i latrati del cane: va da sé che una zona trafficata della città ha già dei rumori di fondo piuttosto importanti, mentre un casolare isolato in campagna vive già un altro tipo di situazione che il giudice dovrà prendere in considerazione di volta in volta. Nel 2000 La Cassazione affermava il seguente principio: Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino “il fatto non sussiste”. Perché vi sia reato “è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone”.

Nel 2008 la Suprema Corte precisava poi come la natura dell’animale che abbaia non possa essere coartata al punto da impedirgli di abbaiare del tutto e come quando l’abbaiare costituisca episodi saltuari questi debbano essere tollerati dai vicini. Il richiamato principio esclude, ovviamente, quei casi in cui l’abbaiare sia costante, ingiustificato e continuo durante la giornata, sinonimo di uno stato di malessere dell’animale ( su cui, nel caso, sarebbe opportuno ricercare le cause) e condotta idonea ad integrare la violazione del disposto di cui all’art. 659 cp. Abbaiare è quindi un pieno diritto del cane ed un modo con cui lo stesso esprime i suoi bisogni, desideri e sentimenti, proprio come l’uomo fa con le parole, ma è preciso compito dei proprietari far sì che i rumori non superino la soglia della normale tollerabilità Nel 2012 il Tribunale di Lanciano ha ribadito che “abbaiare è un diritto sacrosanto del cane, specie quando aiuta l’uomo nella difesa della sua proprietà ” e ancora prima, nel 2006, il Giudice di Pace di Rovereto aveva stabilito che abbaiare è un “diritto esistenziale” dei cani. L’abbaiare di un cane non disturba nessuno, ma nel momento in cui diventa “patologico” e troppo molesto è necessario intervenire, soprattutto a tutela dell’animale, al fine di individuare ed eliminare le cause che lo portano ad abbaiare con continuità. E che potrebbero essere di varia natura, tra cui ansia, stress, disagio e/o fastidio fisco, troppa energia accumulata per il poco movimento, o semplicemente un modo per attirare l’attenzione.
Non esiste, ovviamente, alcuna legge, né mai potrà esistere un regolamento comunale, che stabilisca in quali orari un cane possa abbaiare, ma in base agli usi e le consuetudini delle persone medie è ragionevole ritenere che nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 7 di mattina sia opportuno rispettare il silenzio. Il che non vuol dire che al cane è precluso l’abbaio notturno, ma semplicemente che se nelle ore diurne è tollerabile un abbaiare di dieci minuti non lo è altrettanto di notte, ricadendo sul proprietario il compito di vigilare ed impedire il configurarsi di immissioni sonore che superino il limite della normale tollerabilità ( specie nelle ore notturne).
Ma qual è la soglia della normale tollerabilità?
Secondo la legge ( art 844 cc) i rumori che rimangono sotto la soglia della normale tollerabilità non possono essere vietati e i limiti variano a seconda anche dell’orario. I rumori diventano illegali se superano:

– I 5 decibel dalle ore 6 del mattino alle 22;

– I 3 decibel nelle ore notturne.

Superfluo, forse, ma non inutile, ricordare come sul proprietario gravi l’obbligo di sorvegliare il proprio animale, delle cui azioni ha la responsabilità, rispondendone (culpa in vigilando) in caso non lo faccia.
Nel 2011 la Cassazione ha puntualizzato che rispondono del reato di disturbo della quiete pubblica i proprietari di cani che non ne impediscono “il molesto abbaiare nelle ore notturne”, anche se non c’è l’intenzione esplicita di causare il suddetto disturbo. L’art. 659 c.p. punisce infatti, tra l’altro, chiunque “… non impedendo strepiti di animali disturba le occupazioni o il riposo delle persone”. Chi scrive ritiene sia importante soffermarsi su due termini utilizzati nel paragrafo che precede, ovvero: molesto abbaiare e strepiti di animali, che indicano entrambi situazioni e circostanze estreme nelle quali, si ripete, è ravvisabile un disagio dell’animale sul quale è doveroso indagare, soprattutto a tutela del benessere e della salute del nostro meraviglioso amico a quattro zampe.

Giada Bernardi, avvocatessa

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