Regione Lazio, entra in vigore Testo Unico per disincentivare la vendita di animali

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“Divieto di vendita degli animali su aree pubbliche, stop alla loro esposizione in vetrina o all’esterno dei negozi, divieto di vendita di animali vivi da utilizzare per l’alimentazione di altri animali, a meno di presentazione di certificato medico veterinario. Nuovi requisiti relativi agli ambienti di detenzione. Per la prima volta in Italia vengono presi in considerazione gli animali invenduti che dovranno essere affidati privilegiando l’adozione gratuita. Sanzioni fino a 30mila euro, confisca degli animali e chiusura dell’attività commerciale per i contravventori.

È quanto prevede il nuovo Testo unico del commercio del Lazio (http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9373&sv=vigente), approvato dal Consiglio Regionale, che introduce, per la prima volta in Italia, uno specifico capitolo dedicato a un’apposita disciplina in materia di commercio di animali, stabilendo una serie di requisiti ai fini della loro cura e del loro miglior trattamento.

<<Ferma restando la nostra contrarietà alla vendita di animali, questo risultato, frutto, di emendamenti elaborati da LAV e fatti propri dalla Consigliera Roberta Lombardi del M5S, ha portato a una Legge regionale con la quale sono state introdotte importanti disposizioni volte a tutelare gli animali d’affezione coinvolti nelle attività commerciali, la violazione delle quali può costare fino a 30.000 euro, il sequestro e la confisca degli animali nonché la chiusura dell’attività  – dichiara Ilaria Innocenti, responsabile LAV Area animali familiari – tra le disposizioni più importanti citiamo il divieto di commercio di animali da compagnia nelle aree pubbliche, come previsto nel Regolamento comunale di Roma dal 2005 (commercio che potrebbe indurre ad acquisti sull’onda dell’emozione del momento e non responsabili), l’obbligo per l’esercente di individuare un medico veterinario di riferimento quale direttore sanitario dell’attività e di comunicare la cessazione dell’attività al Comune e al Servizio veterinario, unitamente all’elenco degli animali invenduti con l’indicazione della loro destinazione, misura quest’ultima che pone la Regione Lazio all’avanguardia nel panorama normativo nazionale e regionale.>>

LAV ringrazia la Consigliera Lombardi e i Consiglieri regionali per la sensibilità e l’attenzione dimostrate su un tema così delicato e particolare, in quanto a essere oggetto di commercio sono esseri senzienti ai quali deve essere assicurata tutela e tracciabilità, auspicando che le altre Regioni italiane seguano presto questo positivo esempio.”

LAV

LA NUOVA LEGGE, PUNTO PER PUNTO
Di seguito le disposizioni introdotte, in particolare con gli articoli 86 e 87 della Legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019.

Divieto di:
– commercio di animali di affezione su aree pubbliche;
– esposizione di animali in vetrina o all’esterno del punto vendita;
– vendita di animali vivi da utilizzare per l’alimentazione di altri animali a meno di presentazione, da parte dell’acquirente, di un certificato medico-veterinario che ne indichi la necessità;
– detenere specie tra esse incompatibili nel medesimo locale o detenere in un medesimo contenitore animali che per loro natura vivono solitari.

Obbligo per l’esercente di:
– individuare un medico veterinario di riferimento quale direttore sanitario dell’attività, responsabile per i trattamenti sanitari, per le condizioni di detenzione degli animali e per il rispetto delle loro caratteristiche etologiche, che ha l’onere di verificare, periodicamente e almeno con cadenza settimanale, le condizioni di salute degli animali presenti nella struttura, rilasciando la relativa certificazione da consegnare all’acquirente al momento dell’acquisto;
– comunicare la cessazione dell’attività di commercio di animali di affezione al SUAP del Comune e al Servizio veterinario competenti territorialmente, unitamente all’elenco degli animali invenduti con l’indicazione della loro destinazione, entro quindici giorni prima della effettiva cessazione;
– predisporre, anche con il possibile accordo delle associazioni animaliste o medico-veterinarie più rappresentative a livello regionale, un piano di gestione e affidamento degli animali invenduti che sia rispettoso delle caratteristiche etologiche degli animali coinvolti.

Con deliberazione della Giunta regionale saranno stabiliti:
– i requisiti relativi agli ambienti idonei a consentire il rispetto delle esigenze etologiche delle specie detenute, il numero di animali per singola specie detenibili contemporaneamente, le loro condizioni di custodia, di alimentazione e di esposizione, nonché le dimensioni minime delle gabbie, degli acquari e degli spazi destinati agli animali;
-le modalità di affidamento degli animali invenduti e di certificazione degli animali deceduti;
i corsi di formazione professionale idonei a fornire cognizioni necessarie per la gestione e il mantenimento degli animali nel pieno rispetto del loro benessere.

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