La legge tutela i nostri amici a 4 zampe anche se viviamo in condominio

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Niente più urla e litigi tra condomini per un abbaio di troppo del nostro cane o per un gatto in giardino.
La legge tutela i nostri animali domestici anche se viviamo in un condominio.

L’articolo 16 della Legge 220/12 integra l’articolo 1138 del Codice Civile con la disposizione: “Le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia”.

Basta diatribe tra condomini, basta privazioni che avevano come protagonisti i nostri Amici a 4 zampe.
Questa legge viene applicata a tutti gli animali domestici siano essi cani, gatti, conigli, criceti, furetti e fa decadere tutti i divieti che riguardano il possesso degli stessi animali d’affezione.

La Legge n.220/2012, autorizza anche l’uso di parti comuni condominiali purchè si rispetti l’integrità dei beni mobili e immobili.
La stessa legge prevede l’impossibilità di inserire disposizioni nei regolamenti di condominio che vadano a limitare la libertà di avere e vivere con un animale domestico. Nei condomini è anche vietato catturare e allontanare colonie feline se non per motivi sanitari o di soccorso.

All’articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107»;
b) è aggiunto, infine, il seguente comma: «Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici»(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

Quindi niente più caos in merito.

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