Dispositivo dell’art. 544 bis Codice Penale – Reclusione per chi cagiona la morte di un animale

Il recente fatto di cronaca nera a danno di un animale registrato ad Alba Adriatica ha fatto riemergere il gravoso, quanto mai eliminato, problema della violenza ai danni di animali.

Dai maltrattamenti alle uccisioni, passando per le omissioni di soccorso. In una Nazione come l’Italia, crediamo sia inaccettabile che ci siano individui che ancora perpetrano reati contro gli animali, che ricordiamo sono esseri senzienti, e che quindi percepiscono dolore, sofferenza, tristezza.

In materia c’è il Codice Penale che tutela i quattro zampe, in particolare il Dispositivo dell’art. 544 bis Codice Penale – Titolo IX bis – Dei delitti contro il sentimento per gli animali (artt. 544 bis-544 sexies).

“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.”

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