Associazioni ambientaliste: “Il Tar Liguria sospende l’abbattimento di 26 mila fringuelli”

“Il Tar della Liguria ha sospeso la deliberazione della giunta regionale n. 335 del 10 luglio scorso, proposta dal presidente Marco Bucci, con cui si prevedeva, in deroga alla normativa statale, l’abbattimento a scopo ricreativo di 25.984 fringuelli e 11.058 storni”. Lo annunciano le Associazioni ambientaliste LAC, LAV, LIPU, LNDC, ENPA, WWF, firmatarie del ricorso. Le associazioni, assistite dall’avvocato Claudio Linzola, spiegano: “Con l’ordinanza cautelare n. 241 del 25 settembre 2025, i giudici amministrativi hanno imposto un primo stop a una mattanza di uccelli selvatici protetti dalla legge, prevista tra il 1° ottobre e il 16 novembre. Una vergogna presentata come ‘sfruttamento giudizioso di una piccola quantità di animali, in condizioni rigidamente controllate’, nonostante in Liguria la vigilanza venatoria sia ridotta al minimo”.
“Già il 17 febbraio scorso – ricordano le associazioni – sette realtà ambientaliste avevano scritto al presidente Bucci, senza ricevere alcuna risposta, per evidenziare quanto fossero forzate e surreali le motivazioni della deroga: dal richiamo al ‘patrimonio di folclore’ ai ‘piatti tradizionali della cucina rurale ligure’, fino alla presunta rivitalizzazione della ‘sofferente ruralità’ e al salvataggio dei vecchi muri a secco. Una barbarie ingiustificabile: basti pensare che un fringuello pesa meno della cartuccia usata per ucciderlo. Mai si erano visti dei ricettari di cucina a motivazione di un atto amministrativo”.
Secondo le associazioni, “la caccia a specie protette non ha nulla a che fare con il patrimonio culturale e le tradizioni rurali liguri o italiane. Da anni la maggioranza dei cittadini condanna queste pratiche, considerate crudeli e dannose per il patrimonio naturale. Fringuelli e storni non sono cacciabili in Italia in base alle norme nazionali ed europee. La stessa Corte di Giustizia Europea, nel 2021, ha bocciato l’uso delle deroghe, respingendo le tradizioni come giustificazione”.
Nell’ordinanza odierna, il Tar scrive: “Rilevato che, al sommario esame consentito nella fase cautelare, il ricorso si appalesa assistito da sufficienti elementi di fondatezza avuto riguardo alla assenza di ragioni giustificative dell’autorizzazione al prelievo in deroga riconducibili a quelle previste in astratto dalla direttiva ‘uccelli’. Ritenuto che, avuto riguardo al contenuto degli atti impugnati e alla circostanza che non sia possibile addivenire alla definizione del merito del ricorso prima dell’integrale abbattimento del numero di esemplari previsti nell’autorizzazione, deve ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora riferito agli esemplari oggetto dell’autorizzazione all’abbattimento. Ritenuto che il contrapposto interesse alla caccia secondo modalità tradizionali delle specie protette, caccia che comunque non viene inibita in relazione ad altre specie, sia recessivo rispetto all’interesse alla tutela degli uccelli”.
Così nella nota le Associazioni ambientaliste LAC, LAV, LIPU, LNDC, ENPA, WWF, firmatarie del ricorso
Foto: ENPA