Coronavirus nuovo DPCM, accudimento animali rimane diritto-dovere

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E’ ufficiale il nuovo DPCM firmato dal Presidente Conte con le ulteriori urgenti misure per il contenimento del contagio da Coronavirus.

E’ VALIDO DAL 23 MARZO AL 3 APRILE.

All’articolo 1 comma 1 lettera a) consente solo le attività produttive e commerciali indicate nell’allegato. Fra queste, dal codice 01 “agricoltura” e’ stata tolta, non al caso, la dicitura “caccia”. Prevede esplicitamente come servizi essenziali il codice 75 “Servizi veterinari”.

All’articolo 1 comma 1 lettera b) prevede il divieto di uscire dal proprio territorio comunale ECCETTO per motivi lavorativi (per le attività ancora consentite) nonchè per “assoluta urgenza” e “motivi di salute”. E’ quindi lecito l’accudimento di uno o più animali, non avendo alternative in loco (cibo, trasporto dal veterinario) e’ possibile – solo con lo spostamento fuori Comune di una singola persona – sempre con autodichiarazione, mascherina e guanti perchè può essere dichiarato sotto la proprio responsabilità come di “assoluta urgenza” o per “motivi di salute”.

All’articolo 1 comma 1 lettera f) consente sempre produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di generi alimentari (anche per animali) e farmaci (anche veterinari)
Proroga al 3 aprile la validita’ del DPCM 11 marzo

Fonte: LAV

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