L’AVVOCATO RISPONDE – Le colonie feline, diritti e doveri

Nuovo appuntamento con la rubrica di Tesori a quattro zampe L’AVVOCATO RISPONDE. Dopo alcuni messaggi giunti in redazione su tale tema, oggi con l’avvocatessa Bernardi parliamo di colonie feline:

La legge 281/91 definisce colonia felina un gruppo più o meno numeroso di gatti (che vivono in un determinato e circoscritto territorio e considera i gatti randagi come esseri viventi titolari di diritti quali la “vita” e la “cura”. L’accudimento di una colonia felina è un diritto sancito dalla sopra richiamata legge 281/91 e dalle varie Leggi Regionali e la mancata tutela dei gatti integra gli estremi del reato di maltrattamento previsto e punto dall’art. 544 ter del Codice Penale.

La presenza dei felini nei centri urbani è assai frequente e capita sempre più spesso che questi meravigliosi animali decidano di stabilire la loro dimora nei cortili e/o nelle aree comuni di un Condominio e che qualche condomino si prodighi per accudirli e che qualche altro si lamenti per la loro presenza e si adoperi affinché i gatti si spostino in altra area. Una colonia felina è inamovibile: il gatto è considerato parte integrante della società pertanto va rispettato e tutelato secondo norme di legge ed ha diritto a ricevere cibo e cure nel luogo da lui scelto per vivere. La presenza di colonie feline è, inoltre, molto importante ai fini del contenimento del proliferarsi di topi e limitare le derattizzazioni, attività dispendiose, malsane e spesso inefficaci.

La legge 281 del 1991 tutela gli animali anche quelli che vivono in piena libertà, tra cui – ovviamente – i gatti e tutte le colonie feline e nessun cittadino può spostare i gatti dal luogo da questi ultimi prescelto. Solo in caso di validi motivi certificati dall’Azienda per i servizi sanitari se i gatti risultano incompatibili con il territorio occupato, gli stessi possono essere trasferiti in un altro sito idoneo con ordinanza del Sindaco. E’ comunque preciso dovere di chi accudisce gli animali tenere pulito ed igienizzato il luogo ove gli stessi sono nutriti ed accuditi, si consiglia, anche ai fini di una maggior tutela dei mici, di provvedere alla registrazione della colonia. La richiesta di riconoscimento deve essere presentata dal responsabile della colonia – che solitamente è il soggetto che si prende cura degli animali – alla tua ASL competente per territorio unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale. A seguito della presentazione della domanda verrà effettuato un sopralluogo per autorizzare il riconoscimento ed all’esito rilasciata l’attestazione di riconoscimento.

Una volta ottenuta l’autorizzazione, tutti i gatti della colonia (maschi e femmine) saranno sottoposti a castrazione e/o sterilizzazione presso gli ambulatori veterinari previo appuntamento e nel corso dell’intervento, che verrà eseguito in anestesia generale, ai gatti verrà impiantato un microchip per l’inserimento nella Anagrafe Felina e praticata l’apicectomia auricolare. Questa piccola operazione, che consiste nell’asportazione di un piccolo lembo del padiglione auricolare e nello specifico taglio della punta della pinna del padiglione auricolare, non oltre i 7 mm dall’estremità della pinna stessa, è indispensabile per riconoscere nella colonia i gatti sterilizzati. Cattura e degenza post-operatoria dei gatti sono a carico del responsabile della colonia. A fine degenza, il gatto dovrà essere reinserito nella colonia di provenienza.

Il referente della colonia è, ovviamente, il soggetto che sarà sempre responsabile dei mici e della loro salute e che, quindi, dovrà costantemente monitorare le loro condizioni: in caso di gatti malati o feriti potrà fare la segnalazione ai vigili urbani competenti per territorio , i quali provvederanno ad allertare la ASL di riferimento. Il micio verrà quindi prelevato e ricoverato al canile comunale. L’art. 2 comma 9 della L. n. 281/ 1991, prevede che i gatti in libertà possano essere soppressi soltanto “se gravemente malati o incurabili”.

Ai fini di una corretta gestione dei gatti e di una organizzazione della colonia felina – per quanto possibile – basterà al responsabile ( o a chiunque si occupi degli animali) osservare alcune semplici regole comportamentali che permetteranno a gatti ed umani una serena e pacifica convivenza:

  1. il cibo dovrà essere distribuito in orari regolari ed utilizzando preferibilmente alimenti secchi;
  2. non lasciare incustoditi contenitori e residui di cibo;
  3. lasciare a disposizione dei felini, dove possibile, contenitori con acqua pulita ventiquattro ore al giorno ;
  4. mantenere pulita l’area della colonia al fine di evitare inconvenienti igienico-sanitari.
  5. verificare che le ciotole con l’acqua siano invece disponibili ventiquattr’ore al giorno
  6. tenere pulite le aree in cui alimentano i gatti di colonia rimuovendo il pelo, le feci e gli escrementi prodotti dai gatti
  7. censire i membri della colonia più precisamente possibile compilando periodicamente una scheda per il Comune,
  8. segnalare la presenza della colonia tramite cartelli (che dovrebbe fornire il Comune)
  9. informare immediatamente il veterinario di fiducia in caso di presenza di gatti malati.
  10. favorire l’adozione dei gatti che ci vivono.

Ai doveri del referente della colonia corrispondono i diritti degli animali che sono ex lege sanciti e che appare utile ricordare ancora una volta affinchè chi si lagna della presenza dei gatti e/o delle colonie feline ne abbia perfetta conoscenza :

  • le colonie feline – come già detto e salvo in casi particolari – non possono essere spostate in altro habitat
  • gli animali della colonia hanno il diritto ad essere curati e nutriti proprio in quel luogo
  • le ASL si devono fare carico di provvedere gratuitamente alla sterilizzazione dei componenti di una colonia censita
  • i gatti randagi hanno gli stessi diritti delle colonie feline che si trovano nei pressi di un condominio

Con specifico riferimento alla presenza dei gatti e/o colonie feline nei Condomini è opportuno richiamare alcune decisioni dei Tribunali che stigmatizzavano, in conformità con le normative vigenti, il diritto degli animali di vivere ed essere accuditi nelle aree di un Condominio.

Considerando come nessuna norma di legge, né statale né regionale proibisca – come anzidetto – di alimentare gatti randagi nel loro habitat – sia esso un luogo pubblico e/o privato in cui trovano rifugio – è legittimo, ai sensi dell’art. 1102 c.c., sia l’utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione – purché nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini – sia l’uso più intenso della cosa, purché non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine avere riguardo all’uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno.

L’utilizzo della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione (purché nel rispetto dei concorrenti utilizzi, attuali o potenziali, degli altri condomini) è quindi permessa purchè non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari (art. 1102 c.c.). Impiegare, dunque, un piccolo angolo del cortile o del porticato condominiale per dare da mangiare ai gatti randagi non costituisce un comportamento illecito, ma al contempo non deve costituire condotta che possa essere fonte di danno per gli altri condomini: non si deve sporcare per terra, né deturpare l’estetica del giardino e gli animali non devono costituire molestia per le persone, che entrano ed escono dal palazzo. La permanenza dei gatti nelle aree condominiali, siano esse cortili, garage o giardini, aree ospedaliere è da considerare assolutamente legittima, alla stregua della presenza degli uccelli sugli alberi; proprio al fine di escludere ogni sorta di disturbo per i condomini, la legge prevede che il loro numero sia tenuto sotto controllo attraverso la sterilizzazione e che gli animali siano nutriti nel rispetto dell’igiene dei luoghi come sopra ricordato.

La Convenzione del consiglio d’Europa del 1987, recepita in Italia con la L. n. 201/2010, stabilisce che si definisce “tenutario di una colonia felina” chiunque detenga animali o abbia accettato di occuparsene. Dunque, non c’è bisogno di avere un allevamento di gatti per essere soggetti alle norme sulla responsabilità degli animali: è sufficiente che il soggetto, animato dall’amore per i mici provveda a dar loro da mangiare abitualmente sul proprio terrazzo, sul cortile condominiale, sul ciglio del marciapiedi prospicente l’edificio, ma sempre garantendo che le condizioni igieniche dell’area privata non degradino per cattiva manutenzione o per la presenza di un numero eccessivo di animali.

Il TAR Ancona con una sentenza del 2012 ha ritenuto illegittimo il divieto imposto dal Comune di somministrare alimenti a cani e gatti randagi con contenitori sulle aree pubbliche.

Una ormai storica sentenza emessa dal Tribunale di Milano nel 2009 ha disposto il cd diritto di stabilimento di una colonia felina in un condominio: il giudice ha infatti ritenuto che i gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio e, pur vivendo in libertà, sono stanziali e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato, pertanto i felini che stazionano e/o vengono alimentati nelle zone condominiali non possono essere allontanati o catturati per nessun motivo, a meno che non si tratti di interventi sanitari o di soccorso motivati. La Corte di Appello di Roma con sentenza del 2013, ha riconosciuto l’attività lecita ed etica nel dare da mangiare ai randagi, ma, contestualmente, anche il dovere di non violare il possesso altrui, prevedendo soluzioni alternative come, per esempio, il posizionamento di ciotole con il cibo lontano dalle case.

Il Comune deve garantire l’incolumità della colonia, tanto degli animali che la abitano che del responsabile stesso. Le colonie feline sono infatti sottoposte al controllo della Polizia Locale che ne verifica l’effettiva esistenza e controlla che sia garantito il benessere degli animali e che dovrà intervenire qualora giungano segnalazioni, anche da parte del responsabile dell’area, al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti e tutelare gli animali e chi se ne occupa.

Giada Bernardi, avvocatessa

 

 

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