L’AVVOCATO RISPONDE – Guinzaglio sì o guinzaglio no? – I CASI

Nuovo appuntamento su Tesori a quattro zampe con l’avvocatessa Giada Bernardi e la sua rubrica L’AVVOCATO RISPONDE

Chi porta a spasso un cane, sia esso proprietario o detentore, deve attenersi – soprattutto per il benessere dell’animale e la tutela dello stesso – ad alcune regole comportamentali, laddove il condurre il cane in passeggiata determina in capo a chi lo porta una serie di responsabilità civili e penali e l’obbligo di risarcire eventuali danni che il cane possa cagionare in danno a cose e/o a terzi.

La responsabilità per le lesioni causate dal cane è anche di tipo penale e potrebbe determinare, in caso di querela da parte del danneggiato, l’instaurazione di un procedimento per lesioni personali di cui agli artt. 590 e sgg cp, a nulla rilevando che la condotta dell’animale possa essere stata conseguenza di un movimento brusco o di un gesto del danneggiato.
Chi porta il cane a passeggio deve essere in grado di gestire il cane e – per quanto molti potranno non essere d’accordo – di poter prevedere eventuali reazioni dell’animale che, proprio in quanto tale, non è sempre controllabile.
La Corte di Cassazione con una sentenza del 2016, statuendo sulla vicenda di un cane che affidato ad un soggetto inidoneo a gestirlo aveva morso un bambino, ha statuito come la responsabilità per le azioni del cane ( o dell’animale in genere)ricada sempre e comunque sul proprietario dell’animale. Nel caso in questione il Supremo Collegio ha ritenuto irrilevante ai fini della responsabilità del proprietario del cane il fatto che al momento dell’evento dannoso l’animale fosse detenuto da altri, rilevando come “… il fatto che l’animale fosse effettivamente custodito da una persona diversa dal proprietario, non faceva perdere allo stesso proprietario il potere di vigilanza e di controllo sul cane, visto e considerato che è da intendersi la sussistenza di una residua responsabilità del proprietario, nel caso in cui questi sia in grado di esercitare il controllo, ovvero nel caso in cui l’animale sia affidato a persona non in grado di esercitare una effettiva custodia.”
Alla base della decisione de qua i Giudici della Cassazione adducevano proprio quell’ obbligo che grava sul proprietario e/o comunque detentore di un cane di controllare e di custodire l’animale “adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abitazione”.
La sentenza emessa dalla Suprema Corte nel novembre del 2017 stabiliva come in caso di lesioni cagionate da un animale sia responsabile il soggetto che ne abbia la detenzione, anche solo materiale e di fatto, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico tra soggetto e animale. Il caso sottoposto all’attenzione degli Ermellini era relativo ad soggetto che accusato del reato di cui all’articolo 590 cp (Lesioni personali colpose) – perché, omettendo di controllare il proprio cane pastore tedesco, aveva fatto sì che questo aggredisse un terzo, con conseguenti lesioni personali – aveva presentato ricorso avverso la decisione del Tribunale del luogo che, in sede di appello, aveva confermato la sentenza di condanna del Giudice di Pace. Tra i motivi del ricorso presentato dall’imputato il non essere proprietario del cane e l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato di lesioni personali stante la dedotta mancanza dell’elemento oggettivo del reato e del nesso di causalità tra l’azione o l’omissione del soggetto agente e l’evento lesivo.
La Cassazione riteneva infondati i motivi di gravame, rilevando come“….quello che occorre verificare […] non è la proprietà dell’animale, bensì l’esistenza di una relazione di fatto tra l’imputato e il cane tale da far sorgere in capo allo stesso un obbligo di custodia e vigilanza sull’animale.” Proseguivano i Giudici rilevando come “in tema di omessa custodia di animali, l’obbligo di custodia
sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, in quanto l’art. 672 cod. pen. collega il dovere di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico”.
Con la sentenza in esame, quindi, si affermava il principio secondo cui la cd posizione di garanzia di chi possiede e/o detiene un animale – e che prevede, come anzidetto, l’assunzione di ogni cautela affinché il cane non cagioni danni a cose o a terzi – prescinde dall’appartenenza dell’animale al soggetto che lo detiene al momento dell’evento dannoso, laddove anche la mera detenzione temporanea è idonea a far insorgere l’obbligo di custodia.
E tanti altri casi potrebbero essere citati ed in ognuno di loro si potrebbe trovare un filo rosso comune, costituito dalla leggerezza con cui troppe volte si affidano gli animali a terzi che magari hanno poca esperienza, pensando che in fondo “ è solo una passeggiata” o, ancora, dalla distrazione che connota la condotta di chi conduce il cane a spasso ed al contempo utilizza in modo inadeguato il cellulare, concentrando l’attenzione su chat e/o similari anziché sul cane. Anche la conduzione del cane senza guinzaglio nelle aree diverse dalle “aree cani” comporta la responsabilità del proprietario e/o detentore in caso di evento dannoso, con il conseguente obbligo risarcitorio. Alla luce di quanto precede emerge con chiarezza come la corretta gestione del cane in passeggiata, attuabile mediante le normali accortezze ed accorgimenti, sia un preciso obbligo del soggetto che lo porta e costituisca un grande gesto di rispetto e tutela nei confronti dell’animale e degli altri.
Giada Bernardi, avvocatessa

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